Art. 1.
(Istituzione, compiti e durata
della Commissione).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito:

          a) di accertare i fatti relativi alla presunta predisposizione illecita di dossier da parte di strutture del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) nei riguardi di magistrati, titolari di alte cariche istituzionali, personalità politiche ed esponenti del settore dell'informazione, individuando gli eventuali responsabili di tali attività, i destinatari delle stesse e gli scopi di tali iniziative;

          b) di accertare, in relazione ai fatti indicati alla lettera a), l'eventuale concorso di persone appartenenti ad altri organi dello Stato o l'eventuale esistenza di iniziative da parte di altri soggetti, volte ad influire sullo svolgimento della vita democratica dello Stato o a condizionare l'attività delle istituzioni della Repubblica.

      2. La Commissione conclude i propri lavori e riferisce alle Camere entro dodici mesi dalla data della sua costituzione.
      3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.